Superbonus
Rendi il tuo immobile più efficiente e green, più sicuro e confortevole, più economico con il risparmio in bolletta, con più valore di mercato.
1 - Che cos’è il Superbonus
Con il DL 34/2020 il Governo è intervenuto sulle agevolazioni legate agli interventi edili sugli immobili.
Il Superbonus è una agevolazione che consente di realizzare lavori di riqualificazione energetica (SUPER ECOBONUS) e di messa in sicurezza degli edifici a rischio sismico (SUPER SISMABONUS) usufruendo, ad oggi, di una detrazione (del 110% - 90% - 70% - 65%) dall’imposta lorda, calcolata secondo dei massimali di spesa previsti dalla legge per le diverse tipologie di intervento e in presenza di determinati requisiti e condizioni.
La maxidetrazione del Superbonus è una misura di incentivazione per rendere più efficienti, sicure e green le abitazioni.
2 - I requisiti di accesso al Superbonus
Il Superbonus si applica a specifici interventi che vengono definiti “interventi trainanti o principali “ che godono direttamente dell’agevolazione e “interventi trainati o secondari” se eseguiti contestualmente ai primi.
I lavori di efficientamento energetico e antisismici rientrano negli interventi principali.
Per accedere alla detrazione gli interventi di risparmio energetico agevolati al 90% devono:
- Rispettare i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici;
- Eseguire interventi di riqualificazione energetica che nel loro complesso comportino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o il conseguimento della classe energetica più alta possibile (nel caso l’edificio sia di classe A), da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica [A.P.E] ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata. Nel caso di Sismabonus non è invece necessario il raggiungimento di nessuna classe ed è sufficiente effettuare un intervento di adeguamento sismico.
- Realizzare almeno un intervento trainante.
- Essere effettuati con materiali isolanti rispondenti a specifici requisiti tecnici ed ambientali.
Detrazione, sconto in fattura o cessione del credito?
Ogni contribuente ha la possibilità di scegliere in che modo beneficiare dell’agevolazione di cui può usufruire attraverso:
- La detrazione fiscale, che prevede un utilizzo diretto per il contribuente che dovrà anticipare la spesa per poi scalarla sulla dichiarazione dei redditi in 10 anni.
- Lo sconto in fattura, ossia sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che potrà utilizzarlo come credito d’imposta oppure cedere il credito ad altri soggetti o banche/intermediari finanziari.
- La cessione del credito a terzi, attraverso la cessione del corrispondente credito d’imposta a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari
I vantaggi della cessione del credito
- Non tutte le imprese e/o i fornitori possono sostenere l’onere di lavorare senza ricevere danaro.
- Non tutti i proprietari, soprattutto nei condomìni di grandi dimensioni, hanno la disponibilità economica per sostenere spese rilevanti o hanno sufficiente capienza fiscale per ottenere il massimo beneficio dalle agevolazioni previste.
La grande novità e opportunità introdotta dal Decreto Rilancio è che se il proprietario non ha la disponibilità finanziaria per sostenere l’intervento oppure non ha la capienza fiscale per detrarre il bonus non deve rinunciarvi ma può cederlo all’esecutore dei lavori in cambio di uno sconto in fattura o valutare la cessione del credito fiscale ad aziende terze o a banche o a finanziarie, a fronte di un compenso.
3 - Adempimenti necessari per la cessione del credito
Per la cessione del credito d’imposta, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il committente deve acquisire anche:
il Visto di Conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (professionisti abilitati e CAF);
l’Asseverazione Tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori), che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
4 - Ultime modifiche del Superbonus.
Come cambiano le scadenze e le aliquote nei prossimi anni?
La possibilità di usufrire del Superbonus è differenziata in base ai beneficiari fino al 2025 ma con un’aliquota decrescente della detrazione.
Come è ormai noto con il Decteto Aiuti Quater arriva la revisione del Superbonus 110%, la super agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che prevede la detrazione delle spese sostenute in ambito di efficienza energetica e antisismica.
Entrando nel dettaglio delle nuove tempistiche per beneficiare delle agevolazioni fiscali ecco le nuove aliquote e scadenze.
Il decreto, innanzitutto, interviene sugli interventi effettuati:
- dai condomini.
- dagli edifici composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.
- dalle ONLUS, APS e ODV, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
Per questi interventi, la detrazione viene così riformulata:
- 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023 (prima delle modifiche la percentuale era del 110% anche per il 2023);
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.
Ma la percentuale della detrazione resta al 110% anche per il 2023 per:
- gli interventi per i quali risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) , alla data del 25 novembre o del 31 dicembre 2022, e, in caso di interventi su edifici condominiali, con l'ulteriore condizione che la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulti effettuata entro al 24 novembre 2022 nel primo caso ed entro il 18 dicembre nel secondo caso;
- gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo entro la data del 31 dicembre 2022.
Nessuna modifica per IACP e cooperative: Il decreto Aiuti quater non modifica le regole per IACP (ed enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti) e le cooperative edilizie.Per tali soggetti, il superbonus 110% potrà arrivare fino al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale di completamento dell’intervento complessivo pari almeno al 60%.
5 - Nuove regole per le abitazioni unifamiliari
Passa dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 (in precedenza era 31 dicembre 2022) il termine ultimo per completare i lavori agevolabili al 110% relati agli interventi effettuati su abitazioni unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.
Una novità assoluta, poi, si registra per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023: la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare; la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro.
Per il calcolo di tale reddito di riferimento occorre sommare i redditi complessivi, dell’anno precedente quello in cui si sostiene la spesa, del richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge (o convivente o unito civilmente) e dei familiari fiscalmente a carico.
L’importo così ottenuto va diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c’è solo il richiedente.
- Se c’è anche il coniuge/convivente/unito civilmente, al coefficiente si aggiunge 1;
- Se c’è un familiare a carico si aggiunge 0,5;
- Con due familiari si aggiunge 1;
- Con tre familiari si aggiunge 2.
6 - Lavori di ricostruzione nel cratere sismico e interventi da parte di ONLUS al 110% fino al 2025
La percentuale del 110% viene confermata fino al 2025 a determinate condizioni:
- per la ricostruzione delle abitazioni che ricadono all’interno del cratere sismico;
- per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie.